La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura istituita dalla precedente normativa e ripresa dal d.lgs. 81/2008. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
La funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si esercita principalmente attraverso funzioni di :
• informazione / comunicazione;
• analisi / valutazione;
• consultazione / partecipazione;
• proposizione / progettazione.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:
| a) |
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; |
| b) |
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; |
| c) |
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. |
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